Uno stop alla finta conoscenza del procedimento.
22 luglio 2020
Non basta che la polizia giudiziaria raccolga in un verbale redatto di sua iniziativa l’elezione di domicilio (spesso presso il difensore di ufficio): il giudice deve verificare che sussista un rapporto professionale tra difensore e indagato, altrimenti quella elezione non ha alcun valore. Chissà che si arrivi a stabilire che in caso di mancato assenso alla domiciliazione ex comma 4 bis dell’art. 162 c.p.p. non si possa ricorrere alla fictio prevista dal comma 4 dell’art. 161 c.p.p., così rendendo vana la previsione di quel comma 4 bis. (Cass. Sez. V, 10.02.2020 n. 15684)
Archivio news