Il diritto d’emergenza e l’emergenza del diritto: il diritto in quarantena?
03 aprile 2020
Il rincorrersi confuso di decreti, ordinanze e circolari dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha trovato finalmente un senso costituzionale con il D.L. n. 19 attraverso il quale si è deciso di regolare i molti aspetti che incidono sulle libertà garantite dalla Carta Costituzionale, quali in particolare la libertà personale e la libertà di circolazione, con un provvedimento avente forza di legge, ossia appunto il citato decreto legge che ha opportunamente introdotto la necessaria base legale ai limiti in cui quelle libertà sono costrette.
Sennonché rimane ancora non disciplinata, e per la verità nemmeno definita, quella che può essere ritenuta la misura chiave di questo periodo normativo e sanitario emergenziale: la “quarantena”. Anche quest’ultimo provvedimento tace sulla nozione di essa, sui necessari presupposti, sull’autorità che la dispone, sui metodi di informazione all’interessato, sui rimedi giudiziari. Non solo, ma rimane impossibile comprendere se vi siano distinzioni, sotto questi profili, tra le due situazione previste dalle lettere d) ed e) dell’art. 1, l’una riguardante i soggetti che potrebbero essere stati colpiti dal virus, l’altra coloro che invece sono già risultati positivi. Si badi: solo nel primo dei due casi si parla di “quarantena”, mentre nel secondo si pone un “divieto assoluto di allontanamento”, sicché sembra doversi dedurre che la “quarantena”, essendo una situazione diversa, quel divieto assoluto non comprenda. Poiché il diritto non può essere relegato in “quarantena”, dovranno quindi essere valutati con attenzione i ricorsi che potrebbero essere proposti contro le sanzioni per la violazione della lettera d) da parte di quanti, non positivi ma solamente “a rischio”, si sono allontanati dall’abitazione o dalla dimora.
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